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18-03-2022
RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PER IL PERSONALE DOCENTE
LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Con la sentenza n. 31149 del 28.11.2019, la Corte di Cassazione ha fatto il punto sulla ricostruzione di carriera del personale docente, anche in relazione a quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 20.09.2018 (causa C 466/17, Motter).
La decisione in commento ha ricostruito la materia della conformità al diritto comunitario della disciplina nazionale prevista per la ricostruzione della carriera nella scuola pubblica, ed ha sintetizzato i principi giurisprudenziali che sono stati espressi nel corso del tempo sia dalla Corte Comunitaria, sia dalla medesima Corte di Cassazione, tentando di darne una lettura sistematica.
La Suprema Corte ha rilevato che lapplicabilità della clausola n. 4 dellAccordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (ovvero il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato) non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo. Ciò significa che il principio di non discriminazione va applicato anche nei confronti di chi, una volta entrato in ruolo, rivendica che il riconoscimento del servizio precedentemente svolto a tempo determinato ai fini della ricostruzione della carriera venga effettuato in modo identico al servizio prestato con contratto a tempo indeterminato.
Sotto un secondo profilo la Corte di Cassazione ha ribadito i suoi precedenti orientamenti secondo cui la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale del settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Secondo la sentenza in commento, affinché il docente si possa dire discriminato dallapplicazione dellart. 485 d.lgs. 297/1994 (con conseguente disapplicazione della stessa per contrarietà con la clausola n. 4) deve emergere che lanzianità calcolata ai sensi dellanzidetta norma, sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato linsegnante assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere le stesse mansioni. Per svolgere tale comparazione, secondo la Suprema Corte, è necessario eliminare dal computo complessivo dellanzianità del lavoratore a tempo determinato lo strumento di compensazione a lui favorevole costituito dalla regola di cui allart. 489 del D.Lgs. 297/1994.
In altri termini una situazione di discriminazione determinata dallart. 485 del D.Lgs. 297/1994 può porsi solo nel caso in cui lanzianità di effettivo servizio svolto dal lavoratore a tempo determinato (e non lanzianità virtuale determinata ai sensi dellart. 489), risulti superiore a quella riconoscibile con il criterio di cui al medesimo art. 485.
Alla luce delle suddette motivazioni la Suprema Corte di Cassazione ha espresso i seguenti principi di diritto:
1) lart. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dellanzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dellamministrazione scolastica, viola la clausola 4 dellaccordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/ce, e deve essere disapplicato, nei casi in cui lanzianità risultante dallapplicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dallart. 489 dello stesso decreto, come integrato dallart. 511, comma 14, della l. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
2) Il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato allassunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni tra un rapporto e laltro, né potrà essere applicata la regola dellequivalenza fissata dal richiamato art. 489;
3) Lanzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dellart. 485 del d.lgs. n. 297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri dellassunto a tempo indeterminato.
Nella prospettiva adottata dalla Suprema Corte, quindi, il docente dovrà sommare tutti i periodi di lavoro effettivo e confrontare il risultato complessivo con lanzianità riconosciuta nel decreto di ricostruzione di carriera.
Solo ove il calcolo dovesse risultare più favorevole rispetto a quello riconosciuto dal MIUR ai sensi dellart. 485 T.U., sarà possibile agire in giudizio al fine di ottenere una rivalutazione dellanzianità di servizio con una nuova ricostruzione di carriera.