Ricerca libera
18-03-2022
RICONOSCIMENTO DELLA PRECEDENZA NEI TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI PER ASSISTENZA AL FAMILIARE DISABILE GRAVE
EX ART. 3 COMMA 3 L. 104/92
Lart. 33 della legge 104/92 dispone (comma 3) che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità (comma 5) ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più VICINA al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
La finalità della superiore disposizione è quella di garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata. Più in particolare, lart. 13 del C.C.N.I, ha illegittimamente riconosciuto ai soli docenti interessati alla fase provinciale della mobilità la possibilità di esprimere la precedenza spettante ai figli che assistono un genitore disabile in situazione di gravità ai sensi dei commi 5 e 7, dellart. 33, della Legge n. 104/92.
Quindi, lirrituale ed incomprensibile situazione oggi legittimata dal MI è la seguente: A) per i docenti della fase provinciale la precedenza vale; B) per i docenti della fase interprovinciale la precedenza non vale. Per il MI, allora, esisterebbero docenti di serie A e docenti di serie B, attesa la differente situazione prospettata, avulsa da qualsiasi logica e comprensibile motivazione. Se il MI ammette tale differenza tra docenti, per transitività, la stessa divergenza è applicata ai parenti infermi gravi.
Da qui un legittimo corollario: i malati ed invalidi in condicio di gravità, genitori dei docenti della fase interprovinciale, presentano minore dignità e diritto di tutela rispetto agli invalidi, genitori dei fortunati docenti della fase provinciale.
Vari Tribunali tra cui anche Trapani, Marsala, Monza hanno riconosciuto il diritto al riconoscimento della precedenza nelle operazioni di trasferimento interprovinciale per assistenza al familiare disabile grave.